QUANDO LA LOCAZIONE FINANZIARIA E' PIU' CONVENIENTE DEL MUTUO
Il leasing è diventato un'alternativa per l'acquisto della seconda casa.
Questo anche in quanto le società che comprano gli immobili per concederli in locazione finanziaria ai clienti possono detrarre l'IVA sugli acquisti.
La possibilità offerta dalla risoluzione 119 del 12/8/2005 dell'Agenzia delle Entrate concede, infatti, a chi è intenzionato a ricorrere ad un finanziamento per acquistare la seconda casa un'opzione in più.
Prima della presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate le regole IVA erano interpretate letteralmente e non si concedeva alle società di leasing la possibilità di detrarre l'imposta sull'acquisto (tale possibilità era prevista solo per le imprese che acquistano immobili civili per rivenderli).
Ora, invece, la locazione finanziaria è parificata ad una vendita con pagamento dilazionato e, di conseguenza, è concessa la possibilità di detrarre l'imposta.
Pertanto, se prima una casa di 100.000 euro da concedere in leasing costava alla società immobiliare 110.000 euro (100.000 + 10.000 per l'IVA al 10%), adesso il costo sostenuto è pari al solo valore dell'immobile, potendo l'imposta essere chiesta a rimborso.
Chiaramente un costo maggiore sostenuto dalla società di leasing faceva lievitare l'importo dei canoni di locazione al cliente.
Il via libera concesso alla detraibilità dell'imposta da parte della società immobiliare incide nel rendere il leasing un'alternativa al mutuo.
Ipotizziamo l'acquisto di un immobile (che non gode di agevolazioni prima casa) di 100.000 euro che l'acquirente intende farsi finanziare.
Nel caso di mutuo all'atto di acquisto occorre pagare le imposte dovute, così il costo sostenuto dal compratore è aumentato dell'IVA.
Nel caso di leasing, invece, questa imposta è assolta dalla società immobiliare (che però la detrae) e pagata dal privato solo nel tempo, essendo addebitata di volta in volta con i canoni.
Vi è quindi un vantaggio finanziario.
Inoltre, nel caso di mutuo acceso al momento dell'acquisto occorre anche pagare l'imposta sui finanziamenti (2% dell'importo), viceversa, nell'ipotesi di leasing, tale imposta non è dovuta.
Va ricordato che il conduttore in leasing è tenuto al pagamento dell'ICI, ma non dell'IRPEF (l'immobile non è giuridicamente di sua proprietà per tutta la durata del contratto).
Questi vantaggi riguardano, tuttavia, solo gli acquisti di seconde case.
Con la prima casa i vantaggi infatti spariscono.
Per l'acquisto in leasing non sono applicabili infatti le agevolazioni fiscali che consentono il pagamento dell'IVA ridotta e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.